1. La corresponsione delle somme richieste dai soggetti di cui all'articolo 3 è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Se necessario, ai fini della completezza dei documenti posti a base della domanda di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire la documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna o la sentenza di assoluzione o l'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 4.
3. Le domande di accesso al Fondo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono valutate dal Comitato al fine di verificare gli elementi di fatto che giustificano l'accesso al Fondo e di quantificare il risarcimento sulla base dei danni subiti e documentati.
4. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.